Art. 7. Prove di ammissione 1. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. 2. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione. 3. L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100. La valutazione dei titoli nonche' i criteri per la predetta valutazione saranno affissi dalla Commissione esaminatrice fuori l'aula sede d'esame prima dello svolgimento delle prove orali. Il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta per essere ammessi all'orale, sara' stabilito dalla Commissione giudicatrice e comunicato ai candidati in sede di prova concorsuale. 4. Se l'esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa dovra' essere svolta in un'unica lingua stabilita dalla Commissione esaminatrice. La prova orale potra' essere svolta in lingue differenti. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con almeno quindici giorni di anticipo attraverso la seguente modalita': 5. Pubblicazione sul sito internet dell'Universita' dedicato ai dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di concorso (Calendario prove esame). 6. Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data prevista per quest'ultimo sara' comunicata dalla Commissione giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.