Art. 9. Ammissione ai corsi 1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione, prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purche' abbiano presentato nei termini la domanda di subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio dei docenti. 2. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato potra' presentare domanda di iscrizione per un solo corso di dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potra' piu' iscriversi ad altri corsi.