Art. 9.

                         Ammissione ai corsi


   1.  I  candidati  saranno  ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria,  fino alla completa copertura del numero dei posti messi
a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei
in  ordine  di graduatoria, purche' abbiano presentato nei termini la
domanda  di subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio dei
docenti.
   2. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra'  presentare  domanda  di  iscrizione  per  un  solo  corso  di
dottorato.  Il  candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non
potra' piu' iscriversi ad altri corsi.