Art. 3.

                            Prova d'esame


   1.  La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a  risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale,
su   argomenti   di   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile  e  procedura penale. I
quesiti  sono  segreti  e  ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata  l'introduzione  nell'aula  di  telefoni portatili e di altri
strumenti  di  riproduzione  e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
   2.   Il   tempo   massimo   a   disposizione   dei  candidati  per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
   3.  Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.