Art. 4. Commissione giudicatrice 1. Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati. 3. Il numero dell'elaborato sorteggiato e' comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 26 ottobre 2009. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione giudicatrice.