Art. 5. Valutazione della prova e dei titoli 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2009 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca: Gelmini Il Ministro della giustizia: Alfano