IL  DIRETTORE  GENERALE  della  direzione  generale  per il personale
                              militare

   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale  dell'Esercito,  modificato  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento  degli  ufficiali  e  successive  modificazioni,  in
particolare gli articoli 5, 7 e 58;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto
2007, n. 130;
   Visto  il  decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento   in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  il  quale  prevede,  tra  l'altro, che, in relazione alle
esigenze  di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti
specifici requisiti psico-fisici;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare,  di  cui  all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare, integrata con il
decreto dirigenziale 30 agosto 2007;
   Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita'  militare  in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale, serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2008;
   Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che non
ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   Vista  la  legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
   Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per il
reclutamento   di  Sottotenenti  in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il  reclutamento  di  6 (sei) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
   2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'  previste  dal concorso o l'ammissione al corso applicativo
dei  vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione  mediante  annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale - 4ยช serie speciale.