Art. 10. Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera' le modalita' con cui il soggetto: a) struttura il pensiero; b) interagisce con il mondo esterno; c) organizza e gestisce il lavoro; d) la motivazione e i valori che sostengono la sua scelta. Verranno pertanto indagate le seguenti aree: a) area cognitiva (modalita' di interagire e di affrontare le situazioni reali); b) area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente); c) area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione); d) area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare). 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.