Art. 11.

                             Prova orale


   1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
   2.  La  prova  orale,  vertente  sulle  materie riportate nel gia'
citato  allegato  B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno   che   saranno   resi   noti  agli  interessati  con  lettera
raccomandata,   telegramma   o   messaggio   di   posta   elettronica
(presumibilmente nel mese di novembre/ dicembre 2009).
   3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale,
nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi
dal concorso.
   4.  La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
   5.  I  concorrenti  idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova  orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese,
l'inglese,  la  spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel
gia'   citato   allegato  B.  Tale  prova  facoltativa  si  svolgera'
contestualmente alla prova orale.
   Ai  concorrenti  che  sosterranno  detta prova di lingua straniera
sara'  assegnata  una  votazione  in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
    b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
    c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
    d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
    e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
    f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
    g) da 28/30 a 30/30: punti 6.