Art. 12.

                     Spese di viaggio e licenza


   1.  Le  spese  per  i  viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  previsti  dall'art.  4  del  presente decreto (comprese
quelle   eventualmente   necessarie  per  completare  le  varie  fasi
concorsuali),  nonche'  quelle  sostenute per la permanenza presso le
relative   sedi   di  svolgimento,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art.  8  comma  2  del  presente  decreto,  sono  a  carico  dei
concorrenti.
   2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami,  sino  a  un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli  accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  4  del presente
decreto,  nonche'  quelli  necessari per il raggiungimento della sede
ove  si  svolgeranno  e  per il rientro in sede. In particolare detta
licenza,  cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera  misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno,  non  superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua  volonta',  la  licenza  straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.