Art. 13. Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale; f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito “www.persomil.difesa.it”.