Art. 14.

                               Nomina


   1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  nominati Sottotenenti in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
   2.  Il  conferimento  della nomina e' subordinato all'accertamento
anche  successivo  alla  nomina del possesso dei requisiti prescritti
per  la  nomina  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e  del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
   3.  Dopo  la  nomina  essi  frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
   All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
   La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
   Il   concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10
del  decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non potra' frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
   4.  I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo:
    a)   se   provenienti   dal   personale   in  servizio  militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo.
   5.   Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.