Art. 15.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art.   2   del  presente  decreto,  l'Amministrazione  provvedera'  a
richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la
conferma  delle  dichiarazioni  rese  dai  vincitori nella domanda di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato del
casellario giudiziale.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo  di  cui  al  precedente  comma  1  emerga  la falsita' del
contenuto  della  dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.