Art. 15. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.