Art. 16.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.