Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno  2003  n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente  nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
   2.  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Direttore  generale del personale militare, titolare del trattamento.
Responsabile  del  trattamento  e'  il  Direttore  della 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  della  Direzione  generale  per il personale
militare.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2009
                          Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio