Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Al  concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti  di sesso maschile e femminile che, alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 3, comma 1:
    a)  non  abbiano  superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti
dei  limiti  di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione  ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta'
sopraindicato;
    b) siano cittadini italiani;
    c) godano dei diritti civili e politici;
    d)  non  siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate  o  di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanete dei requisiti di idoneita'
fisica;
    e)  se  concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art. 15, punto 7 della
legge  8  luglio  1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio
nazionale  per  il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati collocati in congedo,
secondo  l'art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n.
130;
    f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a
misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  ne'  siano  in  situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
ufficiale;
    g)  siano  in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
    a)  al  possesso  della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio   miltare   incondizionato   quali   ufficiali  in  servizio
permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita'  prescritte  dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro
la  data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito  di cui al
successivo art. 12;
    b)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai sensi
dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  del  requisito della condotta e delle
qualita'   morali   stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella
magistratura,  da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
   3.  I  requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad
eccezione  di  quello  di  cui  al comma 1, lettera a), devono essere
mantenuti   sino  alla  data  di  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.