Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) siano cittadini italiani; c) godano dei diritti civili e politici; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanete dei requisiti di idoneita' fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130; f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale; g) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio miltare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.