Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per la prova di efficienza fisica; c) commissione per gli accertamenti sanitari; d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente; b) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro; c) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale, membro; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; b) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro; c) un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario laureato in psicologia, membro; d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a voto. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.