Art. 5.

                             Commissioni


   1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
    a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la
valutazione  dei  titoli  e  per  la  formazione della graduatoria di
merito;
    b) commissione per la prova di efficienza fisica;
    c) commissione per gli accertamenti sanitari;
    d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    e) commissione per l'accertamento attitudinale.
   2.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a Brigadier
generale  in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
presidente;
    b)  un  ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di grado non
inferiore a Tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro;
    c)  un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  in  servizio permanente
laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale,
membro;
    d)  un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
    e)  un  Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
   3.  La  commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
    b)  due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore   qualificati  istruttori  militari  di  educazione  fisica,
membri;
    c)  un  Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
   La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale   del   Centro   di   selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
   4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
    b)  due  ufficiali  medici  in  servizio  permanente di grado non
inferiore a Maggiore, membri.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
   5.  La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a Brigadier
generale in servizio permanente, presidente;
    b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice  di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
   6.  La  commissione  per  l'accertamento  attitudinale,  di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
    b)  un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo sanitario
specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
    c)  un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  corpo sanitario
laureato in psicologia, membro;
    d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a
voto.
   Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
   Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di  ufficiali  del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in
psicologia   che  potranno  essere  coadiuvati  da  psicologi  civili
convenzionati  presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.