Art. 7.

                  Valutazione dei titoli di merito


   1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma
2,  procedera'  a  valutare  i  titoli  di merito dei concorrenti che
abbiano  sostenuto  la prova scritta di cultura tecnico-professionale
del  concorso,  sempreche'  detti  titoli,  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande, siano stati
dichiarati  nelle  domande  medesime  con  le  modalita' indicate nel
precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima
della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale
e   il   relativo  esito  sara'  comunicato  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova orale.
   2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a
10/30, cosi' ripartiti:
    a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa  nell'ambito  delle  Forze  armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti 2;
    b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa  presso  strutture  pubbliche o private: fino ad un massimo di
punti 2;
    c)  laurea  specialistica  richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso:
     1)  se  conseguita  con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1;
     2)  se  conseguita  con  votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5;
    d)  titoli  accademici  posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
    e)    corsi   post-lauream   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2;
    f)  corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un  anno  accademico,  inerenti  alla  psicologia  del lavoro e delle
organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2.