Art. 7. Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma 2, procedera' a valutare i titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati nelle domande medesime con le modalita' indicate nel precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale e il relativo esito sara' comunicato agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino ad un massimo di punti 2; b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di punti 2; c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: 1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1; 2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5; d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 1; e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2; f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2.