Art. 8.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  I  concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale   saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza   fisica   e,  qualora  idonei,  saranno  sottoposti  agli
accertamenti sanitari e attitudinale.
   Le  prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale  avranno  luogo,  presumibilmente  nel  mese di novembre
2009,   presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito  di  Foligno  nei  giorni  che  saranno  resi noti agli
interessati  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Al  fine  di
garantire  l'economicita'  e  l'efficacia dell'azione amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
   2.  I  concorrenti,  nel  periodo  di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di  vitto  e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  militare.  I
medesimi  dovranno  presentarsi  presso  il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
    a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera in corso di validita' (non antecedente ad un anno
all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica) rilasciato
da  medici  della  Federazione  medico  -  sportiva  italiana,  o  da
personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate
che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in
medicina  dello  sport.  La mancata presentazione di tale certificato
determinera'  l'esclusione  dal  concorso.  In  sostituzione di detto
certificato  il  personale  militare dell'Esercito in servizio potra'
produrre  il  certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con
l'effetto ivi previsti;
    b)  certificato  rilasciato  da una struttura sanitaria pubblica,
anche   militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la  recente
effettuazione  (da  non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite  B  e  C.  La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
    c) referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, se
effettuato  entro  i  sei mesi precedenti la data della visita medica
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate;
    d)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale  dell'enzima  G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
sanitario  nazionale  da  non  oltre  sei  mesi. Ai sensi dei decreti
dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare il
30  agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva
tecnica  di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita'
militare  l'11  gennaio  2008,  i soggetti che presentino alterazioni
dell'enzima  G6PD,  consapevoli  delle  sanzioni  civili e penali cui
potranno  andate  incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno
compilare  nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di
cui  all'art.  25  della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di
certificato  medico  di  cui  all'allegato  C,  che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto. Tale modello sara' presentato dal
candidato  alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata
presentazione  di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione del
concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in questione, in sede di
visita  medica  effettuata  dalla  commissione  per  gli accertamenti
sanitari,    se   giudicati   idonei,   dovranno   sottoscrivere   la
dichiarazione  di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui
all'allegato   D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o  privata  convenzionata,  da non oltre tre mesi, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV.
   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
   3.  In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti:
    a)  referto  attestante  l'esito  di  ecografia  pelvica eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  entro  i sei mesi precedenti la data di presentazione.
La   mancata   presentazione   di   detto   certificato  determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
    b)  referto  attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi  su  sangue  o  urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  entro  i  cinque  giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
   I  concorrenti  di sesso femminile che non esibiranno tale referto
del  test  di  gravidanza  saranno  sottoposti,  al  solo  fine della
effettuazione  in  piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli  esami  previsti  al  successivo  art.  9,  comma 2, al test di
gravidanza,  che  escluda  la sussistenza di detto stato. L'accertato
stato  di  gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta
alle  prove  di  efficienza  fisica e produrra' l'effetto indicato al
successivo art. 9, comma 3.
   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
   4.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  8, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo  1  metro,  massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60”, massimo
due tentativi) - esercizio facoltativo.
   6.  Il  prospetto  delle  prove  di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
della  prova  di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia
per  i  concorrenti  di  sesso  maschile  sia  per  quelli  di  sesso
femminile,  al  fine  di  rendere  piu'  omogeneo l'andamento di tali
prove,  ridurre  le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo  allegato  E contiene disposizioni circa i comportamenti che
dovranno  tenere  i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di  esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
   Il   mancato   superamento   anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
   Il  superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
allegato E al presente decreto.
   7. Il personale militare dell'Esercito in servizio sara' esonerato
dal  sostenere  gli  esercizi  obbligatori  sopra  indicati  qualora,
all'atto   della   presentazione   presso   il  Centro,  esibisca  la
certificazione, rilasciata dal Comandante di corpo secondo il modello
riportato  nell'allegato  F  al  presente  decreto,  che  attesti  il
superamento  delle  prove  di  efficienza  operativa  previste  dalla
pubblicazione   12/A/1  “L'addestramento  militare”,  ed.
1989, e successive modificazioni e integrazioni.
   La   mancata   esibizione  di  detta  certificazione  determinera'
l'obbligo  per  detto  personale  di  sostenere  i suddetti esercizi,
previa  esibizione  della  dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio  sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento  delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a).
   Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
commissione  preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'art.
5, comma 3.
   L'esito  positivo  di  detto  controllo  ovvero,  in subordine, il
superamento  presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira'
ai  concorrenti  in  servizio  di  effettuare,  qualora lo richiedano
espressamente,  gli  esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia' citato allegato E al
presente decreto.
   Sara'  cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere
al  rilascio,  qualora  richiesto  dagli  interessati, della suddetta
certificazione.
   8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
    a)  verifichera'  la  validita'  delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
    b)  avviera'  senza  indugio  alla competente commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3;
    c)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
    d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato  allegato  E al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.