Art. 9. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate, campo visivo e motilita' oculari normali; c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro; d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate; b) cardiologico con E.C.G.; c) oculistico; d) otorinolaringoiatrico; e) psicologico/psichiatrico; f) analisi completa delle urine; g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia ( ALT - AST ); 5) birilubinemia totale e frazionata; 6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo); h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanza stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 3, la commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 e che, se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi (G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle precedenti lettere, risultino comunque incompatibili con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) “idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente”, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4; b) “inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente”, con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di “G6PD” tali in ogni caso di comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato D al presente bando. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 5 che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale militare, la relativa comunicazione formale. 11. I concorrenti dichiarati “inidonei” anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato saranno esclusi dal concorso.