Art. 9.

                        Accertamenti sanitari


   1.  I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno  sottoposti,  a  cura  della commissione di cui al precedente
art.  5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della  sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni,  impartite,  in applicazione del decreto ministeriale 4
aprile  2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita'  che  sono causa di inidoneita' al
servizio  militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
   Gli  accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso  da  parte  dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
    a)  statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
    b)  acutezza  visiva  uguale  o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo  occhio,  e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per  gli  altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
con le matassine colorate, campo visivo e motilita' oculari normali;
    c)  percezione  uditiva  della voce di ordinaria conversazione ad
almeno  sette  metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore  a  quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di
distanza  da  un  orecchio  e  ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
    d)  normale  assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
   3.  La  suddetta  commissione,  prima di eseguire la visita medica
generale,  disporra'  per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    a)  esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i  concorrenti  non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate;
    b) cardiologico con E.C.G.;
    c) oculistico;
    d) otorinolaringoiatrico;
    e) psicologico/psichiatrico;
    f) analisi completa delle urine;
    g) analisi del sangue concernente:
     1) emocromo completo;
     2) glicemia;
     3) creatininemia;
     4) transaminasemia ( ALT - AST );
     5) birilubinemia totale e frazionata;
     6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
    h)  esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanza stupefacenti,
nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
   La   commissione   potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
   4.  In  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza di cui al
precedente  art. 8, comma 3, la commissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n.   114,  secondo  il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
   5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:

  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  VS  |  AU
   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2
   e  che, se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi
(G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
   Ai  concorrenti  giudicati  idonei  la  commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente  2  di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,   il   punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
   6.   Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti:
    a)  affetti  da  disturbi  della  parola  anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
    b)  risultati  positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di  alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario, di sostanze stupefacenti,
nonche'   per   l'utilizzo   di   sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico;
    c)  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute  per  le quali siano
previsti  tempi  lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
    d)  imperfezioni  ed  infermita' che seppur non contemplate nelle
precedenti   lettere,   risultino   comunque   incompatibili  con  il
successivo  impiego  quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
   7.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera' al concorrente
l'esito  della  visita  medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
    a)  “idoneo  quale  ufficiale  del ruolo speciale del Corpo
sanitario    dell'Esercito   in   servizio   permanente”,   con
indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4;
    b)  “inidoneo  quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario    dell'Esercito   in   servizio   permanente”,   con
indicazione della causa di inidoneita'.
   I  concorrenti,  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari sono
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve  durata,  per  le quali risulta
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciare  prevedere  il  possibile  recupero dell'idoneita' fisica in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della stessa commissione medica per verificare il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva  a  sostenere  l'accertamento attitudinale. I concorrenti che
non  abbiano  recuperato,  al momento della nuova visita, la prevista
idoneita'  saranno  giudicati  inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
   La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver
cura  di  informare  i  concorrenti  giudicati  idonei che presentino
alterazioni dell'attivita' di “G6PD” tali in ogni caso di
comportare  l'attribuzione  del  coefficiente  2 nella caratteristica
somato-funzionale  AV,  circa gli effetti di tale alterazione nonche'
delle  eventuali  limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi.   A   tal   fine   la   commissione  medesima  dovra'  far
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato D al presente
bando.
   8.   Il   giudizio   riportato   negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi  a  sostenere  le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire  alla  Direzione  generale  per  il  personale militare - I
Reparto  - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella
postale  15317  (Ufficio  postale  Roma  Laurentina)  -  00143  Roma,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza,  corredata  da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
   Non  saranno  prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
   La  documentazione  sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di  cui  sopra  sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
art.  5, comma 5 che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra'
gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
   9.  In  caso  di  mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
   10.   In   caso   di   accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno,  da  parte  dalla  Direzione  generale  per il personale
militare, la relativa comunicazione formale.
   11.   I  concorrenti  dichiarati  “inidonei”  anche  a
seguito  della  valutazione  sanitaria di cui al precedente comma 7 o
degli  ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato saranno esclusi dal concorso.