Art. 12.

                           Nomina in prova


   I  vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  saranno  assunti con contratto individuale di
lavoro nella qualifica di funzionario in prova.
   Ai  vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto  dall'art.  32  del Regolamento di disciplina del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale
di posizione economico-professionale equivalente.
   Il  prescritto  periodo  di prova della durata di quattro mesi, ai
sensi  dell'art.  6,  comma  2,  del  Regolamento  di  disciplina del
personale  del  CSM,  se  superato,  sara' computato come servizio di
ruolo  effettivo. Nell'ipotesi di esito non favorevole, il periodo di
prova viene prorogato fino al doppio della durata originaria e svolto
in  altro  ufficio  o  servizio.  Al termine del secondo periodo, ove
l'esito  sia  ancora  negativo,  il  rapporto  di lavoro si estingue,
previa  delibera  dell'Assemblea  plenaria  del  CSM.  In tal caso il
dipendente avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata
ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
   Il  periodo  di  prova  decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
   Il  vincitore  del  concorso  che,  senza giustificato motivo, non
assuma  servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal diritto
all'assunzione.