Art. 4.

                      Commissione esaminatrice


   La  commissione  di esame, composta da un numero di componenti non
superiore  a  tre,  di  provata  esperienza  nelle materie di esame e
scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari,
magistrati  del  Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati
dello  Stato  o  avvocati  del  libero  foro,  sara'  successivamente
nominata,  su  proposta  del  Comitato  di  Presidenza,  con apposita
deliberazione    dell'Assemblea   Plenaria.   La   presidenza   della
commissione  sara'  attribuita  ad un magistrato ordinario. Almeno un
terzo  dei  posti  di  componente,  ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e successive modificazioni ed
integrazioni,  sara'  comunque  riservato  alle donne, salvo motivata
impossibilita'.  Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera' il
segretario  della  commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi
impiegati, inquadrato nell'Area dei funzionari amministrativi.