Art. 6.

                       Valutazione dei titoli


   Le  categorie  di  titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
    a)  periodi  di  servizio  o  di attivita', dopo la laurea, nelle
attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.
   Al  fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati;
 fino a punti 8
    b)  ogni  altro  titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca,  attinente  alla  posizione  da ricoprire (diverso da quello
gia' considerato alla lettera a):
     diploma  di  dottorato  di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere;
     specializzazioni  conseguite  a  seguito  di corsi post-lauream,
della  durata  di almeno un biennio, presso universita' o istituti di
istruzione universitaria italiani o esteri;
     ulteriori diplomi di laurea;
     abilitazioni professionali;
     conseguimento   di   master  di  durata  almeno  annuale  presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
     attivita' formative riguardanti le materie oggetto di esame;
     ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca
della stessa categoria che abbia interesse per il CSM;
fino a punti 8
    c)  pubblicazioni  giuridiche  a  stampa a carattere scientifico.
Sara'  assegnato  un  punteggio  proporzionalmente  piu' elevato alle
pubblicazioni  attinenti  all'attivita' istituzionale del CSM, ovvero
alla  posizione  da  ricoprire;  non  saranno presi in considerazione
lavori  ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso
di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una  dichiarazione  dell'editore  che  sono  stati  accettati  per la
pubblicazione;
fino a punti 4
   I  titoli  e  le  pubblicazioni devono essere prodotti in un unico
esemplare  originale  o  in  copia autenticata mediante dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' presentata separatamente ovvero
apposta  in  calce  alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive
eventualmente  prodotte dovra' essere allegata, a pena di esclusione,
la fotocopia di un documento di riconoscimento.
   Non  sara' possibile fare riferimento a titoli gia' esibiti al CSM
o ad altra amministrazione pubblica.
   I  titoli  eventualmente  spediti  separatamente  dalla domanda, a
mezzo  di  raccomandata,  saranno  presi  in  considerazione  solo se
inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.