Art. 9.

               Riserva di posti e titoli di preferenza


   I  candidati  che  avranno  superato  le  prove  d'esame, potranno
fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza
previsti  dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
   Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno  le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto  a  una  maggiore  riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.