Art. 3. Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di Dottorato, di cui al precedente art. 1, i cittadini stranieri comunitari e non comunitari, senza limiti di eta' i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di Assegno per la collaborazione ad attivita' di Ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione alle Scuole di Dottorato di cui al presente bando. 2. I titolari di Assegni di Ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il corso degli studi prosegua oltre il periodo di godimento dell'Assegno di Ricerca.