Art. 3.

                   Titolari di assegni di ricerca


   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione  alle  Scuole di Dottorato, di cui al precedente art. 1, i
cittadini stranieri comunitari e non comunitari, senza limiti di eta'
i  quali,  ai  sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 27
dicembre  1997  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, siano
titolari  di  contratto di Assegno per la collaborazione ad attivita'
di  Ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione
della   domanda  di  partecipazione  all'ammissione  alle  Scuole  di
Dottorato di cui al presente bando.
   2.  I titolari di Assegni di Ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in  cui  il corso degli studi prosegua oltre il periodo di
godimento dell'Assegno di Ricerca.