Art. 7. T i t o l i Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell'Allegato 3 del presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio complessivo non potra' essere superiore a 30 punti. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. E' onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni caso dovranno essere prodotti: i titoli che il candidato intende presentare. I titoli dovranno essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all'allegato 4 per la descrizione dei casi e delle formalita' richieste dalla normativa vigente). I titoli presentati in forma diversa da quella sopra indicata non saranno valutati; copia fotostatica di un valido documento di identita'; un elenco numerato dei titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione; un curriculum vitae, datato e firmato. E' onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e fine rapporto - , datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verra' valutato. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto prima dello svolgimento delle prove orali, mediante affissione all'albo della sede d'esame.