Art. 8. Preferenze a parita' di valutazione I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito sotto elencati, gia' indicati nella domanda di concorso, dovranno inviare al Dirigente APOS dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna, Piazza Verdi n. 3 40126 - Bologna, i documenti in carta semplice - in originale o in copia autenticata - attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per tutti i documenti sotto elencati, sara' possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in questo ultimo caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' anagrafica.