Art. 7.

                               Titoli


   Sono  valutabili  le categorie di titoli descritte nell'Allegato 3
del  presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio
complessivo non potra' essere superiore a 30 punti.
   Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
partecipazione al concorso.
   E onere  del  candidato  produrre  in  allegato  alla domanda ogni
documentazione  ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni
caso dovranno essere prodotti:
    i  titoli  che il candidato intende presentare. I titoli dovranno
essere   presentati   in   originale   oppure  tramite  dichiarazione
sostitutiva   di   atto  notorio  o  autocertificazione  (si  rimanda
all'allegato  4  per  la  descrizione  dei  casi  e  delle formalita'
richieste  dalla  normativa  vigente).  I  titoli presentati in forma
diversa da quella sopra indicata non saranno valutati;
    copia fotostatica di un valido documento di identita';
    un elenco numerato dei titoli presentati in allegato alla domanda
di partecipazione;
    un curriculum vitae, datato e firmato.
   E'  onere  del  candidato  assicurarsi anche che la documentazione
prodotta   contenga   chiaramente   gli  elementi  necessari  per  la
valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e
fine  rapporto  -  datore di lavoro, Ente formativo, durata in giorni
del  corso  di  formazione,  eventuale valutazione o prova finale del
corso  di  formazione,  ecc.).  Diversamente  il  titolo  non  verra'
valutato.
   Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto prima
dello  svolgimento  delle  prove  orali, mediante affissione all'albo
della sede d'esame.