Art. 8.

                 Preferenze a parita' di valutazione


   I  candidati  che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza a parita' di merito sotto elencati,
gia'   indicati  nella  domanda  di  concorso,  dovranno  inviare  al
Dirigente  APOS  dell'Alma  Mater Studiorum - Universita' di Bologna,
piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna, i documenti in carta semplice - in
originale  o in copia autenticata - attestanti il possesso dei titoli
di preferenza, a parita' di valutazione. In alternativa, ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
per  tutti  i  documenti  sotto  elencati,  sara'  possibile produrre
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione. Resta salva, in questo
ultimo  caso  la  possibilita'  per l'amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
   Si  fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
   Da   tali   documenti,   o   dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,   dovra'  risultare  inoltre  che  il  requisito  era
posseduto   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   I  documenti  in  questione,  o  le  corrispondenti  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
   A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta' anagrafica.