Art. 10 
 
                           Borse di studio 
 
    Ai vincitori primi graduati, aventi reddito personale complessivo
annuo lordo non superiore a € 12.000,00, verra' conferita, ai sensi e
con le modalita' stabilite  dalla  normativa  vigente,  la  borsa  di
studio. 
    A tal fine, dovranno produrre: 
    autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo lordo; 
    fotocopia modello INPS attestante l'avvenuta  costituzione  della
posizione contributiva; 
    dichiarazione di essere a conoscenza che le borse  di  studio  di
cui al presente bando sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  e  che  comunque  utilizzate  non  danno  luogo   a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche; 
    Le eventuali economie di borse  di  studio  o  frazione  di  esse
saranno impegnate per  essere  utilizzate  nei  successivi  cicli  di
dottorato. 
    Le borse,  della  durata  massima  pari  a  quella  prevista  per
l'intero  corso  di  dottorato,  sono  confermate  con   l'ammissione
all'anno di corso successivo del  borsista  e  vengono  assegnate  ai
candidati utilmente  collocati  in  graduatoria,  previa  valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella  graduatoria
stessa. L'importo della borsa di studio e' di euro  13.638,47  annui,
al lordo delle ritenute a carico del percepiente. Tale importo  sara'
adeguato agli aumenti previsti dalla norma. 
    Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano  una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
Collegio dei docenti il quale, previa valutazione  dell'assiduita'  e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo ovverosia ne propone al Rettore l'esclusione  dal
proseguimento del corso. 
    Entro il 15 novembre di ciascun  anno  essi  hanno  l'obbligo  di
rinnovare l'iscrizione  agli  anni  di  corso  successivi  al  primo.
L'iscrizione va effettuata  con  riserva  subordinatamente,  in  ogni
caso, a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi  di  cui
all'art. 14, c.3°, del Regolamento dell'Universita'  di  Catania  per
gli Studi di Dottorato di Ricerca, e successive modificazioni. 
    La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato. 
    L'importo della borsa di studio e' elevato del 50% per  cento  in
proporzione ed in  relazione  ai  consentiti  periodi  di  permanenza
all'estero presso Universita' o Istituti di ricerca. 
    L'erogazione della borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi  di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. 
    Alle borse di studio per la frequenza ai corsi  di  dottorato  di
ricerca si applicano  le  disposizioni  in  materia  di  agevolazioni
fiscali di cui all'art.4 della legge 13.8.1984, n.476. 
    Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio  a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un  solo  anno  o  frazione  di  esso,  non  puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.