Art. 13 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal Collegio dei docenti.