Art. 6 Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice Ciascuna commissione giudicatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla norma. Preliminarmente alla valutazione dei titoli, ciascuna commissione giudicatrice dovra' fissare i criteri generali per la valutazione degli stessi. Ogni commissione, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, dispone di centoventi punti. La valutazione si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 60/120. Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria generale di merito che viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della commissione e che viene affissa nel medesimo giorno all'albo della Sede presso cui si e' svolta la selezione. Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale punteggio, la commissione procedera' ad un colloquio per le posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria differenziata.