Art. 6 
 
          Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice 
 
    Ciascuna commissione giudicatrice dei concorsi  per  l'ammissione
ai corsi di dottorato  di  ricerca  saranno  formate  e  nominate  in
conformita' alla norma. 
    Preliminarmente alla valutazione dei titoli, ciascuna commissione
giudicatrice dovra' fissare i criteri  generali  per  la  valutazione
degli stessi. 
    Ogni commissione,  per  la  valutazione  dei  titoli  di  ciascun
candidato, dispone di centoventi punti. 
    La valutazione si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 60/120. 
    Espletata la selezione, la  commissione  compila  la  graduatoria
generale di merito  che  viene  sottoscritta  dal  Presidente  e  dal
Segretario della commissione e che viene affissa nel medesimo  giorno
all'albo della Sede presso cui si e' svolta la selezione. 
    Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con  uguale
punteggio, la commissione procedera' ad un colloquio per le posizioni
ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria differenziata.