Art. 9
Prove di esame
Per le prove di esame la commissione disporra' complessivamente
di 80 punti cosi' ripartiti:
40 punti per la prova scritta;
40 punti per l'esame orale.
Gli esami consisteranno in:
1) una prova scritta;
2) una prova orale, che comprende anche la verifica della
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di
base.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 4.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale soltanto i candidati
che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore
a 28/40.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra'
data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella
prova orale avranno riportato un punteggio non inferiore a 28/40.
Il punteggio complessivo, per i candidati che avranno superato la
prova orale, sara' determinato dalla somma delle votazioni conseguite
nelle singole prove di esame nonche' dal punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove medesime con i seguenti termini
di preavviso: quindici giorni per la prova scritta; venti giorni per
la prova orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra'
essere munito di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
I candidati di nazionalita' diversa da quella italiana saranno
sottoposti ad una prova di idoneita' tendente ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua italiana.