Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Per le prove di esame la commissione  disporra'  complessivamente
di 80 punti cosi' ripartiti: 
      40 punti per la prova scritta; 
      40 punti per l'esame orale. 
    Gli esami consisteranno in: 
      1) una prova scritta; 
      2) una prova orale,  che  comprende  anche  la  verifica  della
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche  di
base. 
    I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 4. 
    Saranno ammessi a sostenere la prova orale soltanto  i  candidati
che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non  inferiore
a 28/40. 
    Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale  verra'
data comunicazione del voto riportato nella prova scritta. 
    Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che nella
prova orale avranno riportato un punteggio non inferiore a 28/40. 
    Il punteggio complessivo, per i candidati che avranno superato la
prova orale, sara' determinato dalla somma delle votazioni conseguite
nelle singole prove di esame nonche' dal  punteggio  riportato  nella
valutazione dei titoli. 
    I candidati riceveranno personale comunicazione circa la  data  e
la sede in cui avranno luogo le prove medesime con i seguenti termini
di preavviso: quindici giorni per la prova scritta; venti giorni  per
la prova orale. 
    Per essere ammesso a  sostenere  le  prove  il  candidato  dovra'
essere munito di un valido documento di riconoscimento. 
    I candidati che non si presenteranno  a  sostenere  le  prove  di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso. 
    I candidati di nazionalita' diversa da  quella  italiana  saranno
sottoposti ad una prova di idoneita' tendente ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua italiana.