Art. 3 Domande di partecipazione Coloro che intendano partecipare a una delle valutazioni comparative di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A), fornito anche per via telematica nella sezione «ALBO» sul sito http://www.unipegaso.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello del presente decreto. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza e' posticipata al primo giorno feriale utile. La domanda di partecipazione, debitamente firmata, puo' essere consegnata a mano alla segreteria dell'Universita' telematica Pegaso, via Vittoria Colonna n. 14 (2° piano) - 80121 Napoli, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30, oppure spedita al rettore di questo Ateneo, via Vittoria Colonna n. 14 - 80121 Napoli, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, purche' pervenga nel termine perentorio di trenta giorni, sopra indicato. Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati devono essere riportati in stampatello i seguenti dati: cognome, nome e indirizzo del candidato; procedura di valutazione comparativa a n. posto/i di ricercatore; settore scientifico-disciplinare; facolta'; la dicitura «DOMANDA, TITOLI E PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO». Nella domanda, il candidato deve indicare, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, la qualifica per la quale chiede di essere ammesso a partecipare, la facolta' e il settore scientifico-disciplinare. Coloro che intendano partecipare a piu' valutazioni comparative devono presentare distinte domande per ciascuna di esse. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita': 1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale se posseduto, ed il proprio indirizzo e-mail; 2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate; 4) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai punti 4) e 5) comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa. Il candidato avente cittadinanza diversa da quella italiana dovra' inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 1) fotocopia della carta di identita' e del codice fiscale (ove posseduto); 2) curriculum, datato e firmato, della propria attivita' scientifica e didattica nonche' il curriculum per i settori scientifico-disciplinari per i quali e' richiesto; 3) tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa con relativo elenco, datato e firmato; 4) elenco numerato, datato e firmato delle eventuali pubblicazioni allegate, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento; 5) le pubblicazioni realizzate. I titoli che il candidato intende presentare debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando. I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato B) o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' (allegato C) attestanti la conformita' all'originale delle copie in carta semplice. I candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma regolarmente soggiornanti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti italiani. Al di fuori di tali casi, i candidati non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea ma autorizzati a soggiornare nel territorio italiano possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Nei restanti casi, le qualita' personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana, che ne attesta la conformita' all'originale. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla procedura per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali.