Art. 9 
 
 
                           Borse di Studio 
 
 
    Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente  art.
2, vengono assegnate, previa valutazione  comparativa  del  merito  e
secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla
Commissione giudicatrice. 
    A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento  della
borsa  di  studio,  la   valutazione   della   situazione   economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  30  aprile  1997,  e  successive  modificazioni.  L'importo
annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 ed e' assoggettato al
contributo previdenziale INPS a gestione  separata  che,  per  l'anno
2009, e' pari al 25,72%, di cui il 8,57% e' a carico del beneficiario
della borsa di studio. 
    I vincitori di borsa di studio finanziata da  Enti  esterni  sono
tenuti  a  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa   su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'Ente finanziatore. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei docenti. 
    Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di studio, e' fissato  in  € 10.000,00.  Eventuali  aumenti  di  tale
limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse. 
    L'Amministrazione  Universitaria  provvedera'  al  controllo,   a
campione  o  in  toto,  della  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte dagli interessati presso i competenti Uffici  del  Ministero
delle finanze. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura  del  50%  limitatamente
alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi  a
disposizione dai Dipartimenti interessati. Tali periodi  non  possono
in alcun caso superare la meta' della  durata  dell'intero  corso  di
dottorato. 
    La richiesta ai fini dell'incremento di  cui  sopra  deve  essere
diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede  la  mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del  programma  di
studi e di ricerca a suo tempo formulati. 
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta. 
    I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso,  vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel  caso
in  cui  il  dottorato  prosegua  oltre  il  periodo   di   godimento
dell'assegno di ricerca.