Art. 9 Borse di Studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente art. 2, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 ed e' assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata che, per l'anno 2009, e' pari al 25,72%, di cui il 8,57% e' a carico del beneficiario della borsa di studio. I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente finanziatore. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei docenti. Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa di studio, e' fissato in € 10.000,00. Eventuali aumenti di tale limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse. L'Amministrazione Universitaria provvedera' al controllo, a campione o in toto, della veridicita' delle autocertificazioni prodotte dagli interessati presso i competenti Uffici del Ministero delle finanze. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% limitatamente alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi a disposizione dai Dipartimenti interessati. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.