Art. 5 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sulla  base  dei  voti  riportati  da
ciascun candidato. In caso di parita' di voti prevale la  valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del DPCM  30  aprile
1997 e successive modificazioni. 
    I candidati saranno ammessi al  corso  di  dottorato  di  ricerca
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero  dei
posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. 
    In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore nel corso del
primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del Collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto  vacante  con  un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.