Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione agli  esami  di  idoneita'  i  candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      2) eta' non superiore agli anni quarantacinque  alla  data  del
presente decreto; 
      3) iscrizione nelle liste elettorali; 
      4) idoneita' fisica prevista per  il  personale  marittimo  dal
regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.   1773   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
      5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
      6) diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per  la
presentazione delle domande; 
      7) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici  di
una provincia della Repubblica. 
    Salvo  quanto  stabilito  ai  punti  2)  e  6)   per   l'eta'   e
l'abilitazione professionale, i  suddetti  requisiti  debbono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami. 
    I candidati che  hanno  conseguito  in  un  paese  comunitario  o
extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono  ammessi
agli esami di  idoneita'  purche'  in  possesso,  in  alternativa  al
requisito di cui al punto 6),  del  provvedimento  di  riconoscimento
adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre  2007
o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  31  agosto
1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno due  anni  alla
data di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
-  cui,  pertanto,  i  candidati  vengono  ammessi  con   riserva   -
l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.