Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione agli esami di idoneita' i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del presente decreto; 3) iscrizione nelle liste elettorali; 4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni; 5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 6) diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; 7) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici di una provincia della Repubblica. Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami. I candidati che hanno conseguito in un paese comunitario o extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono ammessi agli esami di idoneita' purche' in possesso, in alternativa al requisito di cui al punto 6), del provvedimento di riconoscimento adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno due anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.