Art. 4 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' cosi' composta: a) un consigliere di Stato, o un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente; b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute, scelto tra i dirigenti medici di seconda fascia; c) un rappresentante del Ministero infrastrutture e dei trasporti (Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acque interne); d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie); e) da quattro docenti universitari di cui uno per la cattedra di patologia o clinica chirurgica, uno per la cattedra di clinica ostetrico-ginecologica, uno per la cattedra di igiene, uno per la cattedra di patologia o clinica medica; f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su tema proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Settore salute - appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, o in carenza posizione economica C2 (ora area terza, fascia retributiva F4 e F3).