Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' cosi' composta: 
      a) un consigliere di Stato, o un magistrato  o  avvocato  dello
Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente; 
      b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali - Settore  salute,  scelto  tra  i  dirigenti
medici di seconda fascia; 
      c)  un  rappresentante  del  Ministero  infrastrutture  e   dei
trasporti (Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie
d'acque interne); 
      d)  un  rappresentante  del  Ministero  degli   affari   esteri
(Direzione Generale  per  gli  Italiani  all'estero  e  le  politiche
migratorie); 
      e) da quattro docenti universitari di cui uno per  la  cattedra
di patologia o clinica chirurgica, uno per  la  cattedra  di  clinica
ostetrico-ginecologica, uno per la cattedra di  igiene,  uno  per  la
cattedra di patologia o clinica medica; 
      f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di  bordo,
scelto su tema proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo. 
    Alla commissione esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera di cui all'art. 3. 
    Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte  da  un
funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali -  Settore  salute  -  appartenente  all'area  funzionale  C,
posizione economica C3, o in carenza posizione economica C2 (ora area
terza, fascia retributiva F4 e F3).