Art. 8 
 
 
                      Graduatoria degli idonei 
 
 
    Espletate le prove  degli  esami  di  idoneita',  la  commissione
esaminatrice formula la  graduatoria  degli  idonei  sulla  base  del
punteggio complessivo ottenuto, da  ciascun  candidato,  sommando  la
media dei voti riportati nelle  prove  scritte,  la  media  dei  voti
riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e  la
media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera. 
    Riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento  della  sessione
d'esami, con decreto  del  Direttore  della  Direzione  Generale  del
personale,  dell'organizzazione  e  del  bilancio,  e'  approvata  la
graduatoria dei candidati  risultati  idonei,  e  successivamente  la
stessa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale. 
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono  i  termini
per eventuali impugnative.