Art. 8 Graduatoria degli idonei Espletate le prove degli esami di idoneita', la commissione esaminatrice formula la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti conseguiti nelle prove di lingua straniera. Riconosciuta la regolarita' del procedimento della sessione d'esami, con decreto del Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, e' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei, e successivamente la stessa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.