Art. 7 Graduatoria di merito I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sara' approvata con provvedimento amministrativo ed affissa all'albo dell'Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative. Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio finale.