Art. 7 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente della  votazione  complessiva  riportata.  Detta
graduatoria  sara'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed
affissa all'albo dell'Ateneo. Dalla data di  affissione  decorrono  i
termini per eventuali impugnative. 
    Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta  graduatoria  di  merito  per  aver  riportato  il   maggior
punteggio finale.