Art. 8 
 
 
           Immissione in servizio e documentazione di rito 
 
 
    Questa Universita' procedera' alla stipula  di  un  contratto  di
lavoro subordinato, di  diritto  privato,  a  tempo  determinato  nei
limiti e con le modalita' indicate al precedente art. 1 del  presente
bando. 
    Il contratto di assunzione in servizio non verra' stipulato, o si
provvedera' alla risoluzione del rapporto gia' instaurato,  se  colui
che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine  assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 
    Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovra' effettuare  un  periodo
di prova di trenta  giorni.  Decorso  detto  periodo,  senza  che  il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avra'  la
conferma in servizio. 
    Il vincitore della selezione pubblica  dovra'  presentare  o  far
pervenire, a pena di decadenza, all'Universita' degli studi di Napoli
«L'Orientale» - ufficio del personale amministrativo e tecnico -  via
Nuova Marina n. 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta  giorni
dalla comunicazione dell'Ateneo i seguenti documenti: 
      certificato di cittadinanza in carta semplice; 
      dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attivita'
incompatibili con l'impegno richiesto; 
      certificato medico in bollo rilasciato da un  medico  militare,
provinciale  o  ufficiale  sanitario  del  comune  di   residenza   o
equipollente, dal quale  risulti  che  il  candidato  e'  fisicamente
idoneo  all'impiego   per   il   quale   ha   prodotto   istanza   di
partecipazione. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  degli  Stati
di cui lo straniero vincitore e' cittadino dovranno  essere  conformi
alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati  dalle
competenti Autorita' consolari italiane. 
    Alla predetta documentazione redatta in lingua  straniera  dovra'
essere allegata una  traduzione  in  lingua  italiana  redatta  dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale. 
    Per l'assunzione  in  servizio  i  candidati  possono  rilasciare
dichiarazioni sostitutive di certificazioni  (art.  46,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte
alla presenza del personale  addetto  esibendo  valido  documento  di
riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di  partecipazione
richiesti  dal  bando  di  concorso.   Tali   dichiarazioni   saranno
rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita'  penali
cui andra' incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 
    Nel caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive,  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 28 dicembre 2000,  siano  presentate  dai  cittadini  dell'Unione
europea, si applicano le stesse modalita' previste  per  i  cittadini
italiani. 
    I cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione,  regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni  sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati,  fatti  e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. 
    I cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  autorizzati  a
soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  possono   utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi
in  cui  la  produzione  delle  stesse  avvenga  in  applicazione  di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il  Paese  di  provenienza
del dichiarante. 
    Nel caso in cui il vincitore della selezione  sia  sprovvisto  di
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel
Paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in
Italia. 
    Ai soggetti  portatori  di  handicap  ai  sensi  della  legge  n.
104/1992, e successive modifiche ed integrazioni,  saranno  applicate
le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. 
    L'amministrazione si riserva a  suo  insindacabile  giudizio,  di
sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.