Art. 9 
 
 
            Impegni contrattuali e trattamento economico 
 
 
    La prestazione d'opera dell'esperto e  collaboratore  linguistico
di  lingua  madre  straniera  consistera'  nello  svolgimento   delle
attivita' previste dall'art. 6 del presente bando. 
    L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a
quanto previsto dalla normativa di comparto vigente. I compiti  e  la
programmazione  dell'orario  saranno  stabiliti  dal  centro  per  la
didattica linguistica in relazione  alle  esigenze  di  apprendimento
delle lingue straniere. 
    L'eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di  lingua  madre  straniera  ad  una  facolta'  o  la   suddivisione
dell'impegno  orario  contrattuale  fra  diverse   facolta'   saranno
predisposte dal centro per la didattica linguistica medesima. 
    L'Ateneo  procedera'  annualmente,  mediante  il  centro  per  la
didattica  linguistica,  alla  verifica  dell'attivita'  svolta   dal
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera. 
    Al personale assunto  e'  consentito,  previa  autorizzazione  da
richiedere all'amministrazione, l'esercizio di altre  prestazioni  di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e  non
siano    incompatibili     con     le     attivita'     istituzionali
dell'amministrazione stessa. 
    Al collaboratore ed esperto linguistico compete,  in  proporzione
all'impegno orario richiesto, la  retribuzione  oraria  prevista  dal
vigente C.C.N.L. relativo al personale  del  comparto  universita'  e
l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. 
    Al personale di cui trattasi si applica il trattamento  normativo
previsto per il  personale  tecnico-amministrativo  con  rapporto  di
lavoro a tempo determinato e parziale.