Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto   il
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) titolo di studio: 
        diploma di laurea  in  conservazione  dei  beni  culturali  o
equipollenti conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata in
vigore del D.M. n. 509/1999; 
      ovvero 
        laurea specialistica (LS), conseguita  secondo  le  modalita'
successive all'entrata in vigore del D.M. n.  509/1999,  appartenente
ad una delle seguenti classi: 2/S (Archeologia) o equipollenti; 
      ovvero 
        laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del DM n. 270/2004
appartenente ad una  delle  seguenti  classi:  LM-2  (Archeologia)  o
equipollenti. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; 
      b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea; 
      c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) il non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso; 
      f)   l'idoneita'   fisica   al   servizio    continuativo    ed
incondizionato all'impiego; 
      g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; 
      h) il non essere stato destituito o  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una   pubblica   amministrazione   per   persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver  conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile. 
    Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7  febbraio  1994,  n.  174,  i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: 
      a) possedere tutti i requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione
alla selezione. La mancanza anche di uno solo  dei  requisiti  stessi
comportera' l'esclusione dalla selezione  o,  comunque,  dall'accesso
all'impiego. 
    I candidati sono ammessi alla selezione  con  riserva.  Ai  sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.  3,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica  30  ottobre  1996,  n.  693,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di  ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento  motivato  del
rettore. 
    L'Universita' degli studi del Molise garantisce  parita'  e  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al  lavoro  e  per  il
trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.