Art. 2 Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione alla procedura selettiva e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o equipollenti conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999; ovvero laurea specialistica (LS), conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 2/S (Archeologia) o equipollenti; ovvero laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del DM n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: LM-2 (Archeologia) o equipollenti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dalla selezione o, comunque, dall'accesso all'impiego. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore. L'Universita' degli studi del Molise garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.