Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    I  dottorandi  devono  obbligatoriamente  frequentare   i   corsi
stabiliti dal programma di dottorato e sostenere con  esito  positivo
le valutazioni di merito relative ai vari corsi a pena di  esclusione
dal dottorato. Il Collegio dei docenti puo' prevedere la  valutazione
di ricerche scritte su temi attinenti le materie del dottorato. 
    E' previsto lo svolgimento di periodi  di  studio  e  di  ricerca
all'estero  e  stage  presso  enti  pubblici  e  privati  secondo  le
modalita' e i tempi stabiliti dal  coordinatore  del  corso,  tenendo
conto delle linee formulate dal Collegio dei docenti. 
    Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite  orario  stabilito
dagli organi accademici competenti, una limitata attivita'  didattica
sussidiaria o integrativa. Tale  attivita'  non  deve  in  ogni  caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. 
    Il Collegio dei  docenti  procede  annualmente  alla  valutazione
dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione  di  una
relazione  particolareggiata  da  questi  predisposta  alla  fine  di
ciascun anno di corso. 
    Ai  fini  dell'ammissione  al  secondo  anno,  e'  in  ogni  caso
necessario che il  dottorando  abbia  frequentato  con  assiduita'  e
partecipato attivamente alle lezioni e che  riporti  una  valutazione
sufficiente in almeno tre delle prove di  valutazione  relative  alle
materie fondamentali. 
    In caso di performance non adeguata, il Collegio dei docenti puo'
sospendere la borsa di studio del dottorando. 
    Il Collegio dei docenti puo' inoltre  sospendere  o  escludere  i
dottorandi dal corso e dalla  borsa  con  delibera  motivata,  previa
verifica dei  risultati  conseguiti.  Sono  fatti  salvi  i  casi  di
maternita' o di grave e documentata malattia. 
    In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. 
    L'esclusione dal  dottorato  e'  comunicata  all'interessato  con
lettera del rettore. 
    L'esclusione dal corso comporta per il dottorando  decadenza  dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.