Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente  bando,  aventi
durata triennale, sono assegnate  ai  vincitori  con  punteggio  piu'
elevato nella graduatoria di ammissione del concorso in  rapporto  al
numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente  per
gli anni successivi, salvo quanto disposto dall'art. 11 del  presente
bando in tema di sospensione o esclusione dal corso. 
    In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari  prima  dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine della graduatoria. Il subentro nella borsa sara'  comunicato
dall'Ufficio dottorati ed  esami  di  Stato  tramite  e-mail  inviata
all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione. 
    L'importo minimo annuale della borsa di studio,  determinato  dal
decreto ministeriale 18 giugno 2008,  e'  di  € 13.638,47  (al  lordo
degli oneri previdenziali). 
    Per il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un
incremento della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale  della
borsa (€ 13.638,47) calcolato in  relazione  e  in  proporzione  alla
durata  del  soggiorno  all'estero,  che  comunque  non  puo'  essere
complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso. 
    Possono essere assegnate borse di studio di importo superiore  al
minimo ministeriale sulla  base  della  graduatoria  di  merito,  nel
limite  delle  risorse  messe  a  disposizione   dal   Consiglio   di
amministrazione. 
    Nel caso di borsa di importo superiore  al  minimo  ministeriale,
l'incremento per il periodo all'estero sara' ridotto  di  un  importo
pari alla differenza  fra  borsa  percepita  e  importo  della  borsa
ministeriale. 
    L'importo della borsa potra' variare annualmente sulla  base  dei
risultati conseguiti dal dottorando durante il  corso  di  dottorato,
nel limite delle  risorse  messe  a  disposizione  dal  Consiglio  di
amministrazione, e comunque non potra' essere  inferiore  all'importo
minimo stabilito dalla legge. 
    In presenza di una o piu' borse  di  studio  finanziate  da  enti
esterni  non  universitari,  la  commissione  giudicatrice  decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla  convenzione  stipulata  con
l'ente. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del  corso  ed  usufruisce  della  borsa  di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. 
    Il periodo di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 
    Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. 
    I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale  possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile  2001,
salvo modifiche normative successive. 
    Le domande di borsa di studio devono  essere  presentate  all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al  bando  di  concorso
2010/2011 che  sara'  pubblicato  sul  seguente  indirizzo  internet:
www.unibocconi.it/isu