Art. 9 Borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu' elevato nella graduatoria di ammissione del concorso in rapporto al numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso. In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria. Il subentro nella borsa sara' comunicato dall'Ufficio dottorati ed esami di Stato tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione. L'importo minimo annuale della borsa di studio, determinato dal decreto ministeriale 18 giugno 2008, e' di € 13.638,47 (al lordo degli oneri previdenziali). Per il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un incremento della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale della borsa (€ 13.638,47) calcolato in relazione e in proporzione alla durata del soggiorno all'estero, che comunque non puo' essere complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso. Possono essere assegnate borse di studio di importo superiore al minimo ministeriale sulla base della graduatoria di merito, nel limite delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di amministrazione. Nel caso di borsa di importo superiore al minimo ministeriale, l'incremento per il periodo all'estero sara' ridotto di un importo pari alla differenza fra borsa percepita e importo della borsa ministeriale. L'importo della borsa potra' variare annualmente sulla base dei risultati conseguiti dal dottorando durante il corso di dottorato, nel limite delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di amministrazione, e comunque non potra' essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla legge. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera' l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, salvo modifiche normative successive. Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso 2010/2011 che sara' pubblicato sul seguente indirizzo internet: www.unibocconi.it/isu