Art. 2 
 
 
    L'art. 5, comma 1, lettera e) e' cosi' modificato: 
      e) non firmate in originale e in forma autografa da candidato; 
    L'art. 5, comma 2, lettera b) e' cosi' modificato: 
      b) a non ammettere le domande di candidati gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.