Art. 2 L'art. 5, comma 1, lettera e) e' cosi' modificato: e) non firmate in originale e in forma autografa da candidato; L'art. 5, comma 2, lettera b) e' cosi' modificato: b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.