Art. 2 Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.