Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali: 
      
      1) titolo di studio: diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado; 
      2) eta' non inferiore agli anni 18; 
      3) la cittadinanza italiana. Tale requisito  non  e'  richiesto
per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione  europea  (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non  appartenenti  alla
Repubblica); 
      4) godimento dei diritti politici; 
      5) idoneita' fisica all'impiego; 
      6) essere in regola  con  le  norme  concernenti  gli  obblighi
militari. 
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi  dell'art.  127,  1°  comma,
lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,  n.
3. 
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   devono
possedere i seguenti requisiti: 
      a) godere dei diritti civili e politici anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo per la  presentazione  della  domanda  di
ammissione. 
    I   candidati   sono   ammessi   al   concorso    con    riserva.
L'amministrazione   puo'   disporre   in   qualunque   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti.