Art. 4 
 
 
        Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa 
 
 
    La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art.  10
del Regolamento in materia di accesso  all'impiego  e  mobilita'  del
personale tecnico-amministrativo. 
    La Commissione e' tenuta a concludere  la  procedura  concorsuale
secondo i termini stabiliti dal 3° comma dell'art. 12 del sopracitato
Regolamento. 
    La commissione esaminatrice, alla prima  riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali al fine  di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. 
    La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale
determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle  materie
di esame. Tali quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  previa
estrazione a sorte. 
    I candidati hanno facolta' di esercitare il  diritto  di  accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 9 del  D.R.
n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di  esecuzione  della  legge  7
agosto 1990, n. 241» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6
settembre 2000, con le modalita' ivi previste.