Art. 8 
 
 
              Assunzione in servizio e periodo di prova 
 
 
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  sara'  invitato   a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare un  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato  con  l'Universita'  degli  Studi  della
Tuscia di Viterbo, entro il termine  previsto  dalla  nota  d'invito.
Decorso tale termine, fatta salva la possibilita' di una sua  proroga
a richiesta dell'interessato in caso  di  comprovato  e  giustificato
impedimento, non si da' luogo  alla  stipulazione  del  contratto  di
lavoro. 
    Il rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause  di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  Universita'  vigenti,  dalle  norme  di  legge
concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa  in  quanto
compatibili con la natura e di fini  istituzionali  dell'Universita',
nonche' dalle norme comunitarie in materia. 
    Il dipendente assunto verra' inquadrato nella Categoria C -  area
tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati   -   posizione
economica C1 e il trattamento economico  sara'  quello  previsto  dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  in  vigore  al  momento
dell'assunzione. 
    Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova  di  tre
mesi non rinnovabili o prorogabili. 
    Decorsa la meta' del suddetto  periodo  di  prova,  nel  restante
periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'  sostituiva  del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   o   dalle   nonne   modificative,
integrative e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal  momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione
deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    Per  la  restante  disciplina  si  rinvia  al  vigente  contratto
collettivo di lavoro.