Art. 9 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione  relativa
alla richiesta di costituzione del rapporto di  lavoro  il  candidato
vincitore dovra' presentare, a pena di risoluzione del  medesimo,  la
seguente documentazione: 
      1) certificato medico, in regola con  le  vigenti  disposizioni
sul  bollo,  rilasciato   dall'azienda   sanitaria   competente   per
territorio attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo  ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in  caso
di  presenza  di   qualche   imperfezione,   questa   dovra'   essere
specificatamente menzionata con la dichiarazione che  la  stessa  non
menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). 
    Tale certificato deve essere di data non  anteriore  a  sei  mesi
rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro. 
    Se appartenente alle categorie protette dovra'  inoltre  produrre
la dichiarazione legalizzata rilasciata  da  un  ufficiale  sanitario
comprovante che l'invalido, per  la  natura  e  il  grado  della  sua
invalidita' o mutilazione, non  puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla
salute o alla incolumita' dei compagni di  lavoro  o  alla  sicurezza
degli impianti. 
    Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di  cui  all'art.  22
della legge stessa. 
    L'amministrazione ha la facolta' di sottopone a visita medica  di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente. 
      2) Dichiarazione resa ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti: 
        a) luogo e data di nascita; 
        b)  cittadinanza  e  godimento  dei  diritti  politici,   con
l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla  data  di
scadenza del bando; 
        c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli  obblighi
militari; 
        d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; 
        e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1); 
        f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende  private  e  se
fruisca, comunque, di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed  in  caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione  e  di  non  coprire  cariche  in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere  le  eventuali  indicazioni   concernenti   le   cause   di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686)  e  deve  essere  rilasciata  anche  se
negativa. 
    A termine dell'ultimo comma dell'art.  11  del  D.P.R.  3  maggio
1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve  presentare,  sempre
nel termine suindicato, una copia integrale dello stato  matricolare,
il certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2) per quanto
riguarda il titolo di studio  ed  e'  esonerato  dalla  presentazione
degli altri documenti di rito. 
    Per i dipendenti di questo Ateneo valgono le disposizioni di  cui
all'art. 9 del D.R. n. 951 del 27 luglio 2000. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o  consolari
italiane. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    I documenti si considerano  prodotti  in  tempo  utile  anche  se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento  entro  il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio
postale accettante. 
    Il   termine   di   trenta   giorni   puo'    essere    prorogato
dall'Universita'  in  caso   di   comprovato   impedimento,   scaduto
inutilmente il suddetto termine, non si da' luogo  alla  stipulazione
del contratto di lavoro, ovvero si  provvede,  per  i  rapporti  gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. 
    L'Amministrazione, nei trenta giorni successivi la  presentazione
dei suddetti documenti, provvedera' ad  invitare  gli  interessati  a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.