Art. 13.
    Per l'ammissione al concorso pubblico, per esami, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      1) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio,
scienze  bancarie  e  assicurative,  scienze  economiche  e bancarie,
economia politica, economia aziendale, scienze economiche.
    Ai  sensi  dell'art. 84  della legge n. 312/1980 si prescinde dal
titolo   di   studio   suddetto  per  il  personale  della  qualifica
immediatamente  inferiore  in  servizio  da  almeno cinque anni senza
demerito.  Per  i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta
la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
      2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea.
    Sono  equiparati  ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
      3) eta' non inferiore agli anni 18;
      4)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      5)  non  possono  accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
    I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale  titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il  nome  e  preciso  domicilio  eletto  dal  concorrente ai fini del
concorso.  Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
    Il   candidato   dovra'   inoltre  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) possesso  della  cittadinanza  italiana;  sono equiparati ai
cittadini  dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) (se  cittadino  italiano):  il  comune ove e' iscritto nelle
liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
      d) (se   cittadino   di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea):  di  godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di  appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  i  motivi  del mancato
godimento;
      e) di  non  aver  mai  riportato  condanne penali e di non aver
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate,  la  data  di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa,  da  indicare  anche  se  e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale,  condono,  indulto,  non  menzione, ecc. e anche se nulla
risulta  sul  casellario  giudiziale.  I  procedimenti  penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
      f) il  titolo  di  studio  richiesto  al  punto 1) del presente
articolo;
      g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h) gli   eventuali   servizi  prestati  come  impiegato  presso
pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
      i) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto  da  altro  impiego  statale  per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      l) (se   cittadino   di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      n) i  candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche'  l'eventuale  necessita'  di  tempi aggiunti allo svolgimento
delle  prove  d'esame,  da  documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato   dalla   struttura   sanitaria  pubblica  competente  per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 legge n. 104/1992.